Appalto pubblico – aggiudicazione – aspetti di criticità della lettera invito – non rilevabile alterazione della par conditio –– ininfluenza sulla valutabilità delle offerte – conseguenze – legittimità della aggiudicazione

25.11.2019 TAR Marche – Sent. 724/2019 – Pres. Conti - Est. Morri

10/12/2019

(OMISSIS) … La ricorrente partecipava alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di completamento del restauro funzionale della cinta muraria ovest, con parziale ripristino dei camminamenti di ronda del Comune di X, di cui ai provvedimenti impugnati All’esito delle operazioni di gara si collocava al secondo posto nella graduatoria finale con punti 90,460, di cui punti 62,50 per l’offerta qualitativa e punti 27,96 per l’offerta quantitativa. Al primo posto si collocava l’odierna controinteressata con punti 92,78, di cui punti 62,78 per l’offerta qualitativa e punti 30,00 per l’offerta quantitativa. Si sono costituiti, per resistere al gravame, il Comune di X (amministrazione aggiudicatrice) e la Provincia di V (stazione unica appaltante). 2. Con due articolate censure, che possono essere trattate congiuntamente, la ricorrente contesta le modalità di attribuzione del punteggio per l’offerta quantitativa complessivamente considerata; punteggio previsto fino ad un massimo di 30 punti su 100. Nello specifico deduce che la valutazione delle offerte quantitative è avvenuta considerando solo il ribasso sull’importo dei lavori, senza considerare il ribasso sul tempo di esecuzione. Se fosse stato considerato anche questo secondo profilo (previsto espressamente dall’art. 11, pag. 23, della Lettera di invito) la ricorrente si sarebbe aggiudicata l’appalto, poiché l’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa avendo proposto un ribasso (sui tempi di esecuzione) pari al 20%, quindi in misura superiore a quella minima di 30 giorni (equivalente al 16,66%) prevista dalla stessa Lettera di invito (sempre all’art. 11, pag. 23, secondo cui “Non è ammessa una riduzione dei tempi superiore ai 30 giorni rispetto al tempo massimo di 180 giorni”). 2.1 Le doglianze vanno disattese nel merito. Ciò rende irrilevante la trattazione dell’eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dalla Provincia. 2.2 Al riguardo occorre innanzitutto premettere che la Lettera di invito contiene alcuni palesi difetti di coordinamento tra le proprie disposizioni, poiché a pag. 21 viene stabilito che, per l’offerta quantitativa, saranno assegnati punti 30 su 100 (i restanti 70 punti su 100 sono invece riservati all’offerta qualitativa) considerando il “Prezzo offerto espresso mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori”. Nella successiva pagina 23 vengono indicate le relative formule (cfr. punto A). Nella stessa pagina compare anche la formula per attribuire il punteggio relativo all’elemento tempo (cfr. punto B), al quale, tuttavia, non corrisponde alcun punteggio secondo la ripartizione indicata nella precedente pagina 21. Compaiono anche altre discrasie con riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori, in quanto a pagina 23 viene prescritto che “Non è ammessa una riduzione dei tempi superiore ai 30 giorni rispetto al tempo massimo di 180 giorni”, quando invece, nella precedente pagina 17, era stabilito che “Il termine di esecuzione dei lavori è di entro 300 (trecento) giorni naturali, successivi e continuativi dalla data del verbale di consegna dei lavori”. 2.3 Sotto tali profili la “lex specialis” non è stata oggetto di specifiche censure e neppure oggetto di provvedimenti in autotutela. Da quanto risulta agli atti non sono inoltre stati chiesti chiarimenti interpretativi prima della scadenza del termine per la proposizione delle offerte. 2.4 Dovendo quindi dare applicazione ad una disciplina obiettivamente mal coordinata e che avrebbe, quasi sicuramente, dato luogo a contenzioso (come poi effettivamente avvenuto), il Collegio ritiene condivisibile la soluzione che si legge nel verbale n. IV del 2/10/2019 secondo cui: “La commissione visti i criteri di valutazione riportati nel bando che prevedono l’attribuzione del punteggio sull’offerta economica esclusivamente riferito al ribasso sull’importo a base d’asta ritiene di valutare solo i ribassi economici e non fare alcuna valutazione sull’offerta dei tempi”. Del resto, anche se fosse stata applicata la formula prevista per l’offerta tempi (cfr. punto B di pag. 23 della Lettera di invito), il risultato sarebbe stato comunque nullo (cioè zero) per ciascun offerente, poiché nulla prevedeva la disciplina di gara circa la relativa quota di punteggio da assegnare sul totale di 100 punti. 2.5 Anche volendo tuttavia considerare, in qualche modo rilevante, l’offerta tempo, occorre svolgere alcune considerazioni che si oppongono a quanto chiede la ricorrente. 2.5.1 Questa, innanzitutto, propone una propria formula, cumulativa, che però non trova corrispondenza nelle formule, disgiunte e autonome, indicate dalla “lex specialis” (cfr. punti A e B di pag. 23 della Lettera di invito). La formula della ricorrente si basa, infatti, sulla somma dei “coefficienti” ricavati applicando le distinte e autonome formule del ribasso sull’importo a base d’asta (cfr. punto A cit.) e del ribasso sui tempi di esecuzione (cfr. punto B cit.). La Lettera di invito prescriveva invece di calcolare il punteggio totale quale sommatoria dei “punteggi” parziali acquisiti nella valutazione dell’offerta qualitativa e dell’offerta quantitativa (cfr. pag. 23): quindi attraverso la somma dei “punteggi” e non dei “coefficienti”, come invece pretende la ricorrente. Poiché, come visto in precedenza, la Lettera di invito non indicava alcun punteggio parziale acquisibile per l’offerta tempo (che quindi, ai fini matematici, valeva zero), tale lacuna non può essere legittimamente colmata attraverso l’applicazione di una formula, o comunque di un passaggio matematico ulteriore, non previsti dalla “lex specialis”. 2.5.2 Non si può inoltre sostenere che l’offerta tempo dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa “in toto” solo perché conteneva una riduzione complessiva superiore al minimo stabilito. A giudizio del Collegio, l’inammissibilità avrebbe dovuto riguardare esclusivamente la riduzione (ovvero il segmento temporale) in eccesso rispetto a quella minima (cioè quella oltre i 30 giorni se rapportata a 180 giorni complessivi o a 50 giorni se rapportata a 300 giorni), mentre avrebbe dovuto essere considerata almeno la riduzione minima (30 o 50 giorni a seconda del sistema di calcolo), poiché comunque tale riduzione era stata offerta dall’aggiudicataria; riduzione, del resto, equivalente a quella offerta dalle altre due imprese. Per tale aspetto non emerge quindi alcuna violazione della “par condicio”. Sotto il profilo in esame emerge, invece, l’irregolarità di tutte tre le offerte pervenute alla stazione appaltante, poiché contengono riduzioni calcolate su 300 giorni quando, invece, la riduzione minima era stata rapportata (dalla “lex specialis”) a 180 giorni (termine che compare anche nel modulo offerta - allegato n. 3 alla Lettera di invito). 2.6 Dal punto di vista sostanziale va infine considerato che, prima in graduatoria, si è al momento collocata la migliore offerta in assoluto, ovvero in base ai criteri qualitativi (non contestati) e al ribasso sull’importo dei lavori (anch’esso non contestato), mentre la relativa offerta tempo risulta equivalente o superiore, alle altre offerte, indipendentemente dalle formule che si sarebbero potute applicare al riguardo. 3. Con l’ultima parte della seconda censura la ricorrente deduce difetto di motivazione nel ritenere anomala la propria offerta. Anche quest’ulteriore doglianza va disattesa. Al riguardo è sufficiente osservare che, allo stato della procedura, la verifica di anomalia è stata avviata solo nei confronti della prima in graduatoria. Nel caso in cui questa dovesse effettivamente risultare anomala, la verifica di anomalia sarà avviata nei confronti dell’odierna ricorrente, seconda in graduatoria, il cui esito non è al momento prevedibile. 4. Il ricorso va conclusivamente respinto. 5. Le spese di giudizio possono essere compensate poiché l’odierno contenzioso si sarebbe potuto evitare attraverso la stesura di una “lex specialis” più coerente nelle proprie disposizioni. (OMISSIS) …  

© Artistiko Web Agency