Accertamento tecnico preventivo – in corso di lite – presupposto dell’urgenza – necessità a caratteristiche

20.8.2020 Tribunale Pavia ordinanza est. Forcina

01/09/2020

(omissis)

“…Letti gli atti e i documenti di causa, richiamate le allegazioni di fatto svolte dalle parti negli atti di costituzione, considerato che l’accertamento tecnico preventivo può essere disposto, ai sensi dell’art. 696 c.p.c., se vi è l’urgenza di far verificare lo stato dei luoghi prima dell’instaurazione del giudizio, ritenuto che il requisito dell’urgenza sia principalmente volto ad evitare che il trascorrere del tempo renda impossibili o inutili l’acquisizione della prova (cfr. Cass. Sez. L, sentenza n. 11095 del 10.11.1997, Trib. di Milano 24 aprile 2012), che alcun  pericolo di deterioramento dell’impianto oggetto di giudizio sia stato allegato dalla ricorrente, considerando anche la circostanza che il bene sia nella esclusiva disponibilità della parte ricorrente, che l’accertamento non sia destinato ad ovviare alle conseguenze economiche in ipotesi derivabili dalla fisiologica durata del giudizio, che sostenendo il contrario il requisito del periculum in mora sarebbe sempre configurabile e quindi sarebbe da ritenere in re ipsa,P.Q.M. Dichiara inammissibile la domanda di cui al ricorso, spese al merito”….  

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