09.04.2019 Tribunale di Pesaro – ordinanza cautelare – Est. Storti

Sequestro conservativo – eredità beneficiata – richiesta di creditore del de cuius - presupposti

24/04/2019

 … “i ricorrenti ed i resistenti agiscono e resistono quali eredi, i primi di B ed i secondi di C. I ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni loro provocati dal mancato adempimento da parte di C dell’obbligo con cui in data 11.5.2006 questi si era impegnato a liberare B dalla fideiussione che B stesso aveva contratto di favore della soc. X. Non è fondata l’eccezione di prescrizione. Si tratta infatti certamente di responsabilità contrattuale, per la quale è previsto il termine decennale e stante la lettera interruttiva del 25.11.2011. Il ricorso peraltro non può essere accolto. E’ incontestato che i resistenti hanno accettato l’eredità di C con beneficio di inventario. I resistenti vengono chiamati a rispondere inoltre di una obbligazione del loro de cuius e non per fatto proprio. In tali termini è la domanda dei ricorrenti. Ai resistenti d’altra parte, nella loro veste di eredi beneficiati, può essere rimproverata una cattiva gestione ovvero una distrazione del patrimonio del de cuius, ma non può essere certamente richiesto di attivarsi per adempiere le obbligazioni contratte dal de cuius, se non nei limiti disciplinati dagli artt. 484 e ss cc. Nel caso di specie non sono affermati e comunque non sono in alcun modo provati atti distrattivi del patrimonio ereditario posti in essere dai resistenti. I resistenti quindi rispondono delle obbligazioni del de cuius nei limiti del patrimonio ereditario ai sensi dell’art. 490 cc. Ciò premesso, a prescindere da ogni considerazione sull’esistenza del fumus, manca nel caso di specie il requisito del periculum. Il pericolo, ai fini dell’accoglimento della domanda di sequestro, deve avere il carattere della concretezza e dell’attualità. Il pericolo inoltre può derivare sia dalla consistenza del patrimonio del debitore sia da condotte o atti di quest’ultimo sintomatici della volontà di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale e che facciano presagire la possibilità infruttuosa della futura esecuzione. In altri termini, il giudice può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi – rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali – quanto soggettivi, quali i comportamenti del debitore che possano fare fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio (vedere Cassazione civ. n. 2139/1998 e 2081/2002). Nel caso di specie – come sopra evidenziato – non sono in alcun modo provati atti distrattivi del patrimonio ereditario posti in essere dai resistenti. Anzi questi si sono anche attivati per conservare il patrimonio del de cuius, come provato dalla sentenza emessa nei confronti degli stessi ricorrenti dalla Corte di Appello del 7.6.2016, che ha riconosciuto i ricorrenti debitori nei confronti dei resistenti, nella loro veste di eredi di C, della somma di oltre 70mila euro. Quanto alla capacità patrimoniale del debitore, il patrimonio dell’eredità beneficiata è per legge destinato, attraverso la sua liquidazione, al soddisfacimento dei creditori, nei limiti naturalmente della sua concreta consistenza e nel rispetto dell’ordine dei privilegi vantato da ciascun creditore. In questo contesto, la consistenza del patrimonio ereditario può rilevare non perché non è in grado di soddisfare parte dei creditori, ma nei limiti in cui vi sia il pericolo che possa essere violato l’ordine dei privilegi e quindi per il rischio che possano essere soddisfatti con preferenza crediti muniti di privilegio inferiore rispetto a quello degli altri creditori. Sul punto nulla hanno dedotto i ricorrenti, ai quali d’altra parte l’ordinamento riconosce uno specifico rimedio per tutelare il loro diritto di credito nei confronti degli altri creditori del de cuius. Da ultimo va evidenziato che manca anche l’attualità del pericolo, tenuto conto che: a) i ricorrenti – come sopraddetto – risultano debitori verso l’eredità beneficiata del C di oltre 70 mila euro, in forza di una sentenza passata in giudicato, debito questo ben maggiore del credito vantato in questa sede dai ricorrenti e peraltro contestato; b) i resistenti – come espressamente affermato dai ricorrenti stessi nella memoria depositata il 19.3.2019 – ad oggi non hanno mai richiesto il pagamento delle somme relative al giudizio in questione.”…  

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